Segretario Regionale: Luca Barutta

23 11 15 imgCon la presente nota informativa si forniscono alcune indicazioni in merito alle modalità attuative dello sciopero nazionale proclamato per il prossimo 5 dicembre 2023, con particolare riferimento alle corrette procedure per l’individuazione del personale comandato in servizio e quindi esonerato dall’effettuazione dello sciopero, invitando tutti a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure descritte ed a segnalare eventuali abusi delle amministrazioni.

CHI PUÒ ADERIRE ALLO SCIOPERO?

L’astensione riguarderà il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria professionale, tecnica e amministrativa in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato presso le Aziende ed Enti del SSN, compresi gli IRCCS, IZS, Arpa, le strutture di carattere privato e/o religioso accreditate con il SSN, e i medici specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 145/2018 (c.d. Decreto Calabria).

PER SCIOPERARE DEVO ESSERE ISCRITTO A UN SINDACATO?

No, lo sciopero è un diritto individuale che può essere esercitato da tutti i dirigenti sanitari, a prescindere dalla loro iscrizione o meno ad un sindacato.

POSSONO SCIOPERARE I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA (specializzandi ex D.LGS. n. 368/99)?

No, sono esclusi dallo sciopero i medici con contratto di formazione specialistica stipulato con le Università ai sensi del D.lgs 368/1999, i quali tuttavia, per espresso divieto di legge, non possono essere impiegati nello svolgimento dell’ordinaria attività sanitaria istituzionale in sostituzione del per-sonale dirigente di ruolo assente per adesione alla giornata di sciopero.

Al contrario, possono aderire allo sciopero i medici specializzandi assunti a tempo determinato con Decreto Calabria.

POSSONO SCIOPERARE I MEDICI IN CONVENZIONE CON IL SSN?

No, l’astensione riguarda solo la categoria dei dirigenti sanitari e non possono quindi aderire i professionisti della medicina convenzionata (medicina di base, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale, ecc.).

Quest’ultimi, in ogni caso, non possono essere impiegati dall’azienda per sostituire i dirigenti scioperanti.

LO SCIOPERO RIGUARDA SOLO IL PERSONALE ASSEGNATO A PARTICOLARI TURNI DI SERVIZIO?

Trattandosi di uno sciopero di 24h che copre l’intera giornata lavorativa, potranno aderire tutti i diri-genti indipendentemente dal tipo di turno programmato (mattina, pomeriggio o notte).

COME SI STABILISCE IL CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI?

L’Accordo nazionale in materia di sciopero della dirigenza sanitaria stabilisce che i contingenti mini-mi di personale esentati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, so-no determinati dalla direzione generale dell’azienda sulla base dei protocolli d’intesa stipulati a livello decentrato con le organizzazioni sindacali.

Per espressa previsione di tali accordi, i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro so-no quelli previsti per l’erogazione dei servizi essenziali nei giorni festivi, fatta salva la possibilità di incrementare tali contingenti qualora lo sciopero sia previsto in coincidenza proprio con i giorni festivi o a ridosso degli stessi.

Poiché lo sciopero del 5 dicembre cade in un giorno infrasettimanale, è esclusa la possibilità per l’azienda di incrementare i contingenti minimi già prefissati.

COME VENGONO INDIVIDUATI I DIRIGENTI COMANDATI A PRESTARE SERVIZIO DURANTE LA GIORNATA DI SCIOPERO?

In conformità ai protocolli aziendali, la direzione generale dell’azienda sanitaria individua, tenendo conto del criterio di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti minimi e perciò esone-rati dallo sciopero.

Tali nominativi dovranno essere comunicati dall’amministrazione ai singoli lavoratori interessati e al-le OO.SS. aziendali entro 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero.

Pertanto, i lavoratori comandati riceveranno dall’azienda una formale comunicazione di esonero dallo sciopero con ordine di prestare servizio nel giorno stesso.

HO RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA CON CUI VENGO ESONERATO DALLO SCIOPERO, MA VORREI COMUNQUE ADERIRE, È POSSIBILE?

Entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di esonero, i dirigenti comandati che intendono aderire allo sciopero possono comunicare tale volontà al proprio Responsabile di struttura, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso in cui ciò sia possibile.

L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente. Ove non venga comunicata alcuna sostituzione, il dirigente inizialmente comandato è comunque tenuto a presentarsi al lavoro nel giorno dello sciopero.

DEVO COMUNQUE COMUNICARE ALL’AZIENDA LA MIA INTENZIONE DI ADERIRE ALLO SCIOPERO, ANCHE SE NON RIENTRO TRA IL PERSONALE PRECETTATO?

No, nessuna norma legale o contrattuale impone al personale NON facente parte del contingente comandato, di comunicare all’Azienda (o al Responsabile di struttura), la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero, mentre è vietato al datore di lavoro chiedere preventivamente ai singoli di-rigenti l’eventuale adesione allo sciopero, nonché di effettuare sondaggi ex post sulla relativa partecipazione.

Pertanto, il personale NON ricompreso nei contingenti minimi che voglia aderire allo sciopero può manifestare tale decisione semplicemente non presentandosi al lavoro del turno assegnato per il giorno di sciopero.

Difatti, i dirigenti assenti dal lavoro nel giorno di astensione saranno considerati a tutti gli effetti in sciopero, salvo non sia stata comunicata e autorizzata una diversa giustificazione dell’assenza (es. ferie, malattia, congedo, ecc.).

SE ADERISCO ALLO SCIOPERO POSSO SVOLGERE L’ALPI?

No, l’adesione allo sciopero comporta l’astensione da qualsiasi attività lavorativa, ivi inclusi l’impegno aggiuntivo e la libera professione intramuraria.

COME È REGOLATA LA FRUZIONE DELLE FERIE O DEI RIPOSI COMPENSATIVI NELLA GIORNATA DI SCIOPERO?

Di regola, è possibile fruire di ferie o di riposi compensativi che siano stati già autorizzati o programmati prima della comunicazione dello sciopero (di solito, almeno 10 giorni prima dello sciopero), salvo diverse indicazioni contenute nei citati protocolli aziendali.

In tal caso, il personale che fruisce delle ferie o dei riposi non sarà considerato in sciopero.

Qualora, al contrario, il suddetto personale volesse aderire allo sciopero in luogo delle ferie, dovrà autocertificare tale dichiarazione nei giorni successivi allo sciopero secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda.

SONO IN MALATTIA, POSSO ADERIRE ALLO SCIOPERO?

No, il dirigente assente per malattia non può aderire allo sciopero.

COSA SUCCEDE SE NON ADERISCO ALLO SCIOPERO?

Il personale che non aderisce allo sciopero sarà a disposizione dell’azienda per lo svolgimento dell’attività ordinaria.

Per eventuali dubbi o domande è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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