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VENETO: MEDICI SPECIALIZZANDI 1983-1991

Nell'autunno del 2001 l'ANAAO del Veneto ha esperito azione, sottoscritta in prevalenza da iscritti all'Associazione, innanzi al Tribunale Civile di Roma e con il patrocinio del Prof. Marcello Fracanzani.

Nel maggio 2004 il suddetto Tribunale con la sentenza n. 9320/04 ha rigettato la domanda sia nel rito (sopravvenuta prescrizione quinquennale) che nel merito (prove insufficienti per la sussistenza dei requisiti per la percezione della borsa di studio da parte dei ricorrenti).
Il legale dell'ANAAO ha ritenuto tale sentenza lacunosa in alcuni passaggi logici, relativamente sia al problema della prescrizione che a quello della carenza di documentazione probatoria, ed ha consigliato e poi effettuato nell'aprile 2005 la proposizione dell'appello anche perché era ancora in esame un disegno di legge (Manzione) che prevedeva il rimborso di una borsa di studio annuale agli specializzati 1983-1991 che avessero presentato domanda giudiziale alla entrata in vigore della legge.
Nemmeno il giudice d'appello ha ritenuto di entrare nel merito della questione, rendendo necessario il ricorso per Cassazione.
Una seconda azione analoga alla prima e sottoscritta da altri medici in prevalenza iscritti all'Associazione, è stata promossa nel giugno del 2004 sempre innanzi al Tribunale Civile di Roma. 
Tale giudizio è ancora pendente. Non diverso risultato hanno ottenuto altre associazioni.

Quanto sopra rappresenta a tutt'oggi lo "stato dell'arte" del Veneto in merito alla questione degli specializzandi 1983-1991, doverosa informazione motivata dalla rinnovata attenzione sull'argomento generata dalla recente notizia, apparsa sui media, della sentenza di condanna, emessa dal Tribunale Civile di Roma, nei riguardi delle Amministrazioni che dovranno corrispondere a 750 colleghi aventi diritto il quantum dovuto per ogni anno della durata del corso di specializzazione, oltre agli interessi legali.

La sentenza citata (n. 24828 del 6 novembre 2006) ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia richiamando le sentenze della Corte di Giustizia UE che "hanno affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso" delle direttive comunitarie ed hanno, quindi, "sconfessato" l'interpretazione della Cassazione che nel 1996 sostenne il carattere "non autoesecutivo" delle direttive europee.

Per contro è opportuno ricordare che nel mese di febbraio 2007 il Consiglio di Stato (sentenza n. 427 del 2 febbraio 2007) si è pronunciato in senso opposto affermando la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e ritenendo le direttive comunitarie vincolanti per lo Stato soltanto rispetto alle finalità perseguite, respingendo pertanto l'appello proposto da un altro gruppo di medici specializzandi 1983-1991.

Alla luce di quanto sopra risulta palese il contrasto tra i giudici e la "confusione giuridica" in materia degna di una telenovela che sicuramente è destinata a continuare poiché l'Avvocatura dello Stato ha immediatamente proposto appello nei riguardi della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma favorevole ai 750 colleghi.