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Adriano BenazzatoLo ha stabilito il Tribunale di Vicenza a seguito di una vertenza patrocinata dall'Anaao Assomed Veneto in favore di tre iscritti all'Associazione.
La soddisfazione di Adriano Benazzato, Segretario Anaao Veneto
. Leggi la sentenza

Esprimo grande soddisfazione per il risultato conseguito, anche grazie all’istruttoria ben documentata e precisa predisposta dalla nostra segreteria regionale per il nostro legale di Vicenza, l’avv Claudia D. Perucca Orfei, essenzialmente basata sulla documentazione e sulle comunicazioni della nostra Segreteria Nazionale ANAAO ASSOMED, elaborate dai nostri  preziozi e competenti esperti nazionali in materia contrattuale e legale. 

Si tratta di una importantissima sentenza, resa in una vertenza patrocinata dall’ ANAAO ASSOMED  della Regione Veneto ed emessa, in favore di tre nostri iscritti all’associazione, dal Tribunale di Vicenza, Settore delle Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria.

La stessa si distingue dalle due precedenti e recenti sentenze sulla stessa materia, a noi favorevoli ed anch’esse patrocinate dalla nostra associazione in favore dei nostri iscritti, per il fatto che non si limita a riconoscere solamente l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti nel periodo 2010-2014 ( art.9, comma 1 del D.L. 78/2010) sullo scatto dell’indennità di esclusività conseguente all’esito della positiva  valutazione conseguita dopo i primi 5 anni di servizio.

Questa sentenza del Tribunale di Vicenza va oltre, poiché sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’“automatica assegnazione” di incarico di cui all’art.27, co.1, lett.b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV all’esito della positiva valutazione del primo quinquennio di servizio” e contestualmente sancisce “l’obbligo in capo alla Amministrazione di assegnare ai Dirigenti (Medici) ...omissis...uno degli incarichi di cui all’art.27, co.1, lett. b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV”.

La stessa stabilisce, inoltre, il diritto dei ricorrenti al passaggio dalla prima alla seconda fascia della indennità di esclusività che, in questi casi, non può rientrare nell’ambito del blocco stipendiale di cui all’art.9, DL 78/2010, poichè trattasi di emolumento che compensa lo specifico incarico che l’Amministrazione è, per quanto in precedenza rappresentato, obbligata ad attibuire all’esito del positivo superamento della procedura valutativa, al compimento del quinto anno.

27 gennaio 2017