Danno ipotizzato di circa 8 milioni di euro per i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Regionale.
Comunicato stampa Anaao Assomed del Veneto - 23 dicembre 2019
In seguito a segnalazioni ricevute nei giorni scorsi e a richieste di chiarimenti da parte di alcuni nostri iscritti sulla decurtazione “Brunetta” conseguente a malattia (primi 10 giorni D.L. 112/2008), ANAAO ASSOMED ha avuto modo di verificare che nelle aziende sanitarie della regione è stata prassi per più di 10 anni attuare la stessa con modalità, a giudizio della scrivente, ILLEGITTIMA , poiché estesa anche alla indennità di esclusività.
E’ stata verificata la correttezza della nostra posizione anche con il nostro consulente legale, avv.Vincenzo Bottino, che ha risposto a nostro quesito scritto in materia riferendoci quanto segue.
In materia di trattenute economiche per malattia del dipendente pubblico, l’art. 71, comma 1, della Legge n. 133/2008 stabilisce espressamente che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni...nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
A tal proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 7 del 17 luglio 2008 ha chiarito che ai fini della qualificazione delle voci stipendiali che rientrano nel trattamento economico fondamentale, e che pertanto non sono oggetto di decurtazione, le singole amministrazioni “dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area”, in ossequio al principio espresso dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 (“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi “).
Con rifermento, all’area della dirigenza medica e veterinaria l’art. 33 del CCNL del 3.11.2005 (norma oggi modificata, come si dirà, dal nuovo CCNL 2016/18), ha definito l’indennità di esclusività quale elemento distinto della retribuzione non facente parte del c.d. salario accessorio del dirigente sanitario, e come tale non correlato alla produttività o alla presenza in servizio del dipendente.
La stessa Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13 novembre 2008, nel fornire un’interpretazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 (convertito in L. 133/08) ha stabilito espressamente che “l’indennità di esclusività, data la natura di trattamento economico fisso e ricorrente, strettamente legato al sistema delle incompatibilità vigente per la dirigenza medico- veterinaria e sanitaria, non deve essere decurtata”.
Tale interpretazione è coerente con la natura stessa di tale emolumento.
Per completezza si segnala che il nuovo CCNL 2016/18, entrato in vigore il 20 dicembre 2019, ha espressamente sancito l’inclusione dell’indennità di esclusività tra le voci che compongono il trattamento fondamentale del dirigente (v. art. 83, comma 1, lett. a) del CCNL 19.12.2019), così eliminando ogni dubbio sulla non decurtabilità di tale emolumento ai sensi dell’art. 71 della L. 133/08.
Per quanto sopra rappresentato chiediamo a tutti i Dirigenti medici e sanitari iscritti ad ANAAO ASSOMED di verificare e quantificare l’entità del danno economico individuale subito controllando i loro stipendi, almeno degli ultimi 5 anni, per la illegittima applicazione della decurtazione “Brunetta” attuata dalla azienda di appartenenza.
ANAAO ASSOMED nei prossimi giorni invierà agli iscritti apposito modulo da compilare e firmare per la interruzione dei termini di prescrizione che dovrà essere inviato alla azienda sanitaria di competenza.





















